Normative e detrazioni
Requisiti per installare condizionatori e VMC, responsabilità del progetto e della conformità, strumenti e guida alle detrazioni.
01Climatizzatori a pompa di caloreLa procedura a lavoro finito per la detrazione dei privati →02Chi può installare un condizionatoreAbilitazioni, certificazioni F-Gas, qualifica FER e strumenti di misura →03VMC negli appartamentiCalcolo delle portate, installazione e dichiarazione di conformità →Impianto installato: come ottenere la detrazione
Prima di presentare la pratica, verifica con il tecnico e con chi segue la dichiarazione dei redditi quale agevolazione si applica al tuo intervento. Installare un climatizzatore non dà automaticamente diritto al beneficio.
Per le spese 2026 sull’abitazione principale sostenute dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, alle condizioni previste.
Aliquota ordinaria per le spese 2026 negli altri casi ammessi, compresi i beneficiari che non possiedono i requisiti per il 50%.
La maggiorazione riguarda l’abitazione principale: la sola agevolazione “prima casa” ottenuta all’acquisto non basta. Inquilini e familiari conviventi possono essere ammessi alla detrazione ordinaria se rispettano i requisiti, ma non al 50% per il solo fatto di abitare nell’immobile.
| Agevolazione | Quando valutarla | Limite |
|---|---|---|
| Bonus Casa | Installazione di una pompa di calore su un’abitazione esistente, anche senza una ristrutturazione più ampia, se l’intervento rientra tra quelli ammessi. | 96.000 € di spesa per unità immobiliare nel 2026, considerando gli altri lavori che concorrono allo stesso limite. |
| Ecobonus | Sostituzione totale o parziale di un impianto di riscaldamento esistente con una pompa di calore ad alta efficienza. La semplice aggiunta di un climatizzatore non equivale a una sostituzione. | 30.000 € di detrazione massima per unità immobiliare per questa tipologia d’intervento; si applicano anche i limiti tecnici di costo. |
Bonus Casa ed Ecobonus sono alternativi. La detrazione si recupera in 10 quote annuali, nei limiti dell’IRPEF dovuta. Per redditi complessivi superiori a 75.000 € possono intervenire ulteriori limiti: fai verificare il tuo caso dal CAF o dal commercialista.
La procedura a fine lavori
1Raccogli i documenti dell’impianto
Richiedi fattura, schede tecniche dei modelli installati, dichiarazione di conformità con allegati e documentazione d’impianto prevista. Conserva il documento che attesta la conclusione dei lavori o il collaudo.
Per l’Ecobonus servono anche le attestazioni dei requisiti e la documentazione sulla congruità dei costi richiesta per il caso specifico. Per lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 il tecnico deve verificare anche i nuovi requisiti di prestazione stagionale: la classe energetica, da sola, non dimostra l’ammissibilità.
2Controlla fattura e bonifico parlante
Per il pagamento della fornitura e dell’installazione usa il bonifico bancario o postale dedicato alle detrazioni, selezionando l’agevolazione corretta. Controlla:
- causale con il riferimento normativo: art. 16-bis DPR 917/1986 per Bonus Casa; legge 296/2006 per Ecobonus;
- codice fiscale di chi beneficia della detrazione;
- partita IVA o codice fiscale dell’impresa destinataria;
- numero e data della fattura.
Verifica anche gli acconti già pagati. Se hai usato un bonifico ordinario o ci sono errori, fai valutare la regolarizzazione prima di presentare la dichiarazione.
3Trasmetti la pratica ENEA
Invia la scheda tramite il portale ufficiale bonusfiscali.enea.it, nella sezione Bonus Casa oppure Ecobonus e nell’anno di conclusione dei lavori. La compilazione può essere affidata a un intermediario; quando è richiesta l’asseverazione, la scheda Ecobonus va redatta dal tecnico abilitato.
Non si conta dalla data del bonifico. Per le casistiche transitorie del 2026 consulta l’avviso ENEA nelle fonti.
Prepara dati del beneficiario, immobile, date, spese e caratteristiche tecniche. Concorda chi effettua l’invio: non dare per scontato che sia incluso nell’installazione. Scarica la scheda inviata e la ricevuta con codice CPID e data di trasmissione: una bozza salvata non prova l’invio.
4Consegna tutto al CAF o al commercialista
La spesa va indicata nel modello 730 o Redditi relativo all’anno del pagamento. Per un pagamento effettuato nel 2026, la prima quota si richiede nella dichiarazione presentata nel 2027. Chi compila verifica beneficiario, quota di spesa, requisiti, capienza fiscale e dati dell’immobile.
L’invio all’ENEA non sostituisce la dichiarazione dei redditi e non costituisce un’approvazione della detrazione.
5Conserva il fascicolo completo
Archivia documenti tecnici, fatture, bonifici, pratica ENEA e documentazione edilizia: titolo abilitativo, se necessario, oppure dichiarazione sostitutiva per gli interventi che non lo richiedono. Conserva tutto per il periodo di utilizzo della detrazione e fino alla scadenza dei termini di controllo fiscale.
La tua checklist
Spunta i documenti raccolti e stampa la pagina per il tuo fascicolo.
Le spunte servono solo come promemoria in questa pagina e non vengono inviate.
Domande frequenti
Il rimborso arriva tutto subito?
No. Con la detrazione ordinaria recuperi una quota ogni anno per dieci anni, nei limiti dell’imposta dovuta. Esempio: su 3.000 € interamente agevolabili al 50%, la detrazione teorica è 1.500 €, cioè 150 € all’anno.
Ho superato i 90 giorni: cosa faccio?
Contatta subito chi segue la pratica. Per il Bonus Casa l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’omesso o tardivo invio non comporta la perdita della detrazione. Per l’Ecobonus occorre valutare le condizioni per l’invio tardivo e gli eventuali rimedi applicabili, senza presumere che valgano le stesse regole.
Un climatizzatore solo freddo rientra in questa guida?
No. Questa procedura riguarda impianti a pompa di calore utilizzabili anche per il riscaldamento e interventi che rispettano i requisiti dell’agevolazione scelta.
Chi può installare un condizionatore?
L’installazione di un impianto di climatizzazione in un edificio è un’attività riservata a un’impresa abilitata per la specifica tipologia d’impianto. Se si interviene su apparecchiature contenenti gas fluorurati, servono anche le certificazioni F-Gas richieste per l’impresa e per le persone che eseguono le operazioni. Per le pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili si verifica inoltre la qualificazione FER del responsabile tecnico.
Abilitazione dell’impresa per gli impianti (D.M. 37/2008), certificazione F-Gas per le attività soggette e qualifica FER per gli interventi sulle pompe di calore quando prevista. Un attestato di formazione, da solo, non sostituisce l’abilitazione dell’impresa o la certificazione richiesta.
Abilitazioni e certificazioni necessarie
| Requisito | A chi si riferisce | Cosa verificare |
|---|---|---|
| D.M. 37/2008, lettera c | Impresa installatrice con responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali dell’art. 4. | La visura camerale deve riportare l’abilitazione per impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione. Per interventi sull’impianto elettrico può essere necessaria anche l’abilitazione lettera a. |
| F-Gas | Impresa e persona fisica che esegue attività soggette su apparecchiature contenenti gas fluorurati. | Iscrizione al Registro e certificati validi, riferiti all’attività e all’apparecchiatura. Verificabili su fgas.it. Il quadro europeo è nel Reg. (UE) 2024/573 e nel Reg. di esecuzione (UE) 2024/2215; in Italia si applica il D.P.R. 146/2018. |
| Qualifica FER | Responsabile tecnico che installa o esegue manutenzione straordinaria di pompe di calore nell’ambito degli impianti da fonti rinnovabili. | Qualificazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 28/2011 e aggiornamento periodico previsto. Il percorso di accesso varia secondo il titolo e la data di abilitazione: non per tutti basta il medesimo corso. |
| Fine lavori | Impresa abilitata che realizza o modifica l’impianto. | La dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/2008, completa degli allegati obbligatori, va rilasciata al committente quando dovuta. |
L’applicabilità delle certificazioni dipende anche dal refrigerante e dall’attività svolta. Le regole europee aggiornate includono requisiti di competenza anche per alternative ai gas fluorurati; verifica la categoria pertinente prima dell’intervento.
Strumenti idonei e controlli documentati
Una qualifica professionale non basta se l’impresa non dispone degli strumenti adatti alle lavorazioni che offre. Per attività su circuiti frigoriferi, la dotazione può comprendere gruppo manometrico, pompa e misuratore del vuoto, bilancia per il refrigerante, apparecchiatura e bombole di recupero, kit di azoto con riduttore, termometro e sonde, pinza amperometrica e rilevatore di perdite idoneo al refrigerante. La dotazione concreta varia con il lavoro.
Per gli strumenti che misurano, l’impresa deve poter dimostrare che le misure sono affidabili per l’uso previsto: identificazione dello strumento, verifiche o tarature pertinenti e relativa documentazione. L’intervallo si determina in base a prescrizioni applicabili, istruzioni del fabbricante, impiego e valutazione dell’impresa. Non esiste una scadenza annuale identica per ogni strumento.
La circolare Accredia DC 12/2020 indica quali attrezzature controllare nell’ambito della certificazione F-Gas e distingue gli strumenti soggetti a conferma metrologica dalle attrezzature per cui essa non è applicabile. I rapporti o certificati di taratura devono essere riferiti allo strumento effettivamente utilizzato e conservati dall’impresa.
Come verificare prima dell’intervento
- Chiedi ragione sociale e partita IVA e controlla nella visura camerale l’abilitazione D.M. 37/2008 lettera c, oltre alla lettera a se i lavori elettrici la richiedono.
- Per interventi su gas fluorurati, verifica sul Registro F-Gas sia l’impresa sia il tecnico e le attività riportate nei certificati.
- Per una pompa di calore, chiedi conferma della qualifica FER e dell’aggiornamento del responsabile tecnico.
- Chiedi quali prove verranno eseguite e se la strumentazione di misura è verificata o tarata secondo necessità.
- A fine lavori, richiedi dichiarazione di conformità con allegati e documenti di intervento previsti. Per apparecchiature soggette alla Banca dati F-Gas, l’intervento va comunicato nei termini applicabili; il termine ordinario è 30 giorni.
Questa guida descrive i requisiti di legge e i controlli utili al cliente; non dichiara né attesta i titoli o le tarature di una specifica impresa.
VMC: chi progetta, chi installa e chi dichiara la conformità
Per una nuova VMC fissa a servizio dell’appartamento occorre distinguere il dimensionamento dell’impianto dalla dichiarazione di conformità dei lavori. Il riferimento principale è il D.M. 37/2008, in particolare gli articoli 1, 3, 5, 6 e 7.
Chi deve calcolare le portate d’aria?
Il dimensionamento deve essere definito nel progetto da chi ne assume la responsabilità: un professionista iscritto all’albo con competenza impiantistica, oppure, nei casi consentiti dall’art. 5, il responsabile tecnico dell’impresa installatrice abilitata. Il supporto del produttore nella scelta della macchina non sostituisce tale responsabilità.
Il progetto non è facoltativo solo perché si tratta di un appartamento. Per installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti soggetti al decreto è previsto un progetto. Il professionista iscritto all’albo è obbligatorio nei casi dell’art. 5, comma 2, e quando lo impongono altre disposizioni più rigorose; negli altri casi è ammesso il progetto del responsabile tecnico dell’impresa.
Per la lettera c), l’art. 5, comma 2, lettera f), cita le canne fumarie collettive ramificate e gli impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera almeno pari a 40.000 frigorie/ora. Questa non è una soglia di portata d’aria in m³/h e non rende automaticamente obbligatorio un progettista esterno per ogni VMC residenziale. Occorre valutare l’impianto concreto e gli eventuali obblighi edilizi, energetici e locali.
Come impostare il dimensionamento
Il progetto deve individuare i criteri applicabili all’alloggio e documentare le portate previste per i locali: destinazione d’uso, occupazione, immissione, estrazione e percorso dell’aria. La macchina va scelta considerando la portata disponibile nelle reali condizioni dell’installazione, non solo il valore massimo di catalogo.
- UNI EN 15665:2009: criteri di prestazione dei sistemi di ventilazione residenziali, anche in condominio.
- UNI EN 16798-1:2019 e appendice nazionale UNI EN 16798-1:2019/NA:2025: parametri ambientali interni e scelte nazionali per l’applicazione.
Le norme tecniche sono riferimenti per la regola dell’arte e vanno applicate nel loro campo di validità, insieme alle disposizioni obbligatorie e ai regolamenti locali. Non esiste un unico valore di ricambio da pubblicare come obbligo universale per qualsiasi appartamento.
Chi può installare la VMC?
Un’impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008 per gli impianti della lettera c), con attività e abilitazione coerenti con il lavoro da eseguire. Verificare la visura camerale e le eventuali limitazioni. Se vengono realizzate o modificate linee elettriche, serve anche l’impresa abilitata per la lettera a) relativamente a quelle opere.
Chi rilascia la “certificazione”?
Al termine dei lavori, dopo le verifiche previste, comprese quelle di funzionamento, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità (DiCo) ai sensi dell’art. 7. La documentazione comprende il progetto e gli allegati obbligatori pertinenti, fra cui la relazione sui materiali e lo schema dell’impianto. Nei casi consentiti, il progetto del responsabile tecnico è costituito almeno dallo schema funzionale dell’opera.
La relazione del progettista e la marcatura CE della macchina non sostituiscono la DiCo dell’installazione. Il progettista risponde del progetto; l’impresa risponde dell’esecuzione e rilascia la dichiarazione relativa ai lavori effettuati.
Portate reali e documenti da conservare
La UNI EN 12599:2012 tratta controlli, prove e misure per la presa in consegna dei sistemi di ventilazione installati. È opportuno concordare nel capitolato un verbale di avviamento e bilanciamento con portate di progetto e misurate, regolazioni e strumenti utilizzati. Il rapporto di misura integra la documentazione: non sostituisce la DiCo.
- Progetto e dimensionamento delle portate con il nominativo del responsabile.
- Dichiarazione di conformità completa degli allegati pertinenti.
- Rapporto delle verifiche e delle regolazioni concordate.
- Manuali della macchina e indicazioni per pulizia, filtri e manutenzione.
Se sono interessati facciata, parti comuni o requisiti di aerazione dei locali, le verifiche edilizie e condominiali restano distinte dalla conformità dell’impianto. Sezione VMC verificata il 19 ottobre 2026; applicazione da valutare sul singolo intervento.
VMC puntuali: anche una singola stanza va valutata
Le VMC puntuali sono apparecchi installati direttamente nei locali, normalmente attraverso una parete esterna, senza una rete estesa di canalizzazioni. Possono servire una stanza oppure lavorare come sistema coordinato in più ambienti.
“Puntuale” non significa automaticamente esente da progetto e dichiarazione di conformità. Per una nuova installazione fissa che costituisce un impianto di ventilazione a servizio dell’edificio si applica il quadro del D.M. 37/2008 illustrato sopra. Va distinta da una semplice operazione di manutenzione o dalla sostituzione di un componente: la documentazione dipende dalla natura effettiva dei lavori.
Chi calcola il ricambio della stanza?
Il soggetto responsabile del progetto: professionista competente oppure, nei casi consentiti dall’art. 5, responsabile tecnico dell’impresa abilitata. Non è obbligatorio un progettista esterno per il solo fatto di installare una VMC puntuale; resta necessario verificare gli eventuali obblighi specifici.
- Valutare uso, dimensioni e occupazione del locale, oltre alle esigenze di estrazione e immissione.
- Indicare numero e posizione delle unità e la portata utilizzabile alla velocità prevista, anche durante la notte.
- Considerare rumore, filtri, condizioni di installazione e percorso dell’aria fra le stanze.
- Verificare il coordinamento con aspiratori, cappe e apparecchi a combustione eventualmente presenti.
Attenzione alle unità a flusso alternato
Alcuni modelli alternano estrazione e immissione; altri hanno flussi simultanei. Il valore massimo di catalogo non va interpretato automaticamente come portata continua di aria nuova. Il dimensionamento deve usare i dati e la modalità di funzionamento dichiarati dal produttore, considerando l’eventuale funzionamento coordinato delle unità.
Non tutti i modelli devono essere montati in coppia: numero, sincronizzazione e disposizione si stabiliscono in base al progetto e al manuale specifico. Un apparecchio in una camera non dimostra, da solo, che tutto l’appartamento abbia un ricambio adeguato.
Installazione e documenti da consegnare
Per l’impianto fisso, l’impresa deve avere l’abilitazione pertinente alla lettera c); le eventuali modifiche alle linee elettriche richiedono l’abilitazione relativa alla lettera a). A fine lavori l’impresa rilascia la DiCo per l’intervento soggetto, con gli allegati previsti. La scheda tecnica o la marcatura CE dell’apparecchio non sostituiscono questo documento.
Nel fascicolo è utile riportare locali serviti, modelli, impostazioni, eventuali abbinamenti e verifiche eseguite. Per il foro a parete vanno valutati anche facciata, cappotto, tenuta del passaggio e condizioni condominiali o edilizie applicabili. Restano valide le indicazioni su manutenzione e filtri.
Riferimenti: D.M. 37/2008, artt. 1, 3, 5 e 7; norme tecniche richiamate nel capitolo VMC; istruzioni del fabbricante. Esempi di funzionamento: Fantini Cosmi ECOCOMFORT 3 e ECOCOMFORT RF. Aggiornamento: 19 ottobre 2026.
Fonti ufficiali
- Normattiva — D.M. 37/2008, artt. 1, 3, 4 e 7
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati
- EUR-Lex — Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, requisiti di certificazione
- Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi — verifica degli installatori abilitati
- Camera di Commercio Firenze — comunicazioni alla Banca dati F-Gas
- Camera di Commercio Romagna — qualificazione e aggiornamento FER
- Accredia — circolare DC 12/2020 su attrezzature e conferma metrologica
- Agenzia delle Entrate — aliquote e limiti del Bonus Casa
- Agenzia delle Entrate — pagamenti e documenti da conservare
- Agenzia delle Entrate — risparmio energetico
- ENEA — Vademecum pompe di calore, aggiornamento settembre 2026
- ENEA — procedure e termini di trasmissione
- ENEA — decorrenze particolari per gli interventi del 2026
- Agenzia delle Entrate — invio ENEA tardivo o omesso nel Bonus Casa
- UNI EN 15665:2009 — ventilazione residenziale
- UNI EN 16798-1:2019 — parametri ambientali interni
- UNI EN 16798-1:2019/NA:2025 — appendice nazionale
- UNI EN 12599:2012 — controlli e misure
- MIMIT — circolare 3717/C, abilitazioni degli installatori
Guida informativa aggiornata il 12 ottobre 2026. Verifica i requisiti sul caso concreto e controlla eventuali successivi aggiornamenti normativi. Per la dichiarazione fiscale fai verificare il fascicolo al CAF o al commercialista.